Capo VII
            RADIOAMATORI
             
            Art. 134
            Attività di radioamatore
            1.  L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un 
            servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici 
            internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico 
            anche via satellite, di istruzione individuale, di 
            intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che 
            abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si 
            interessano della tecnica della radioelettricità a titolo 
            esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
            2.  Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 
            1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, 
            escluso quello aereo.
            3.  L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al 
            presente Capo e dell'allegato n. 26.
            4.  E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze 
            attribuita al servizio di radioamatore.
             
            Art. 135
            Tipi di autorizzazione
            1.  L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di 
            stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B 
            corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla 
            raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro 
            delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato 
            nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 
            gennaio 1991.
            2.  Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato 
            all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano 
            nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di 
            radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con 
            potenza massima di 500 Watt.
            3.  Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato 
            all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, 
            limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza 
            massima di 50 Watt.
             
            Art. 136
            Patente
            1.  Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e 
            l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il 
            richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di 
            classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.
            2.  Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono 
            essere superate le relative prove di esame.
             
            Art. 137
            Requisiti 
            1.  L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono 
            consentiti a chi:
            a)  abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o 
            dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano 
            intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto 
            dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 
            286, ovvero sia residente in Italia;
            b)  abbia età non inferiore a sedici anni;
            c)  sia in possesso della relativa patente;
            d)  non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena 
            restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure 
            di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei 
            provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di 
            riabilitazione.
             
            Art. 138
            Dichiarazione
            1.  La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, 
            riguarda :
            a)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio 
            dell'interessato;
            b)  indicazione della sede dell'impianto;
            c)  gli estremi della patente di operatore;
            d)  il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e 
            portatili;
            e)  il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139, 
            comma 2;
            f)  il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
            2.  Alla dichiarazione sono allegate :
            a)  l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui 
            all'allegato n. 25;
            b)  per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e 
            di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita 
            la patria potestà o la tutela.
             
            Art. 139
            Nominativo
            1.  A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un 
            nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero 
            stesso.
            2.  Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della 
            presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, 
            da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo 
            stesso.
             
            Art. 140
            Attività di radioamatore all'estero
            1.  I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in 
            possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa 
            raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni 
            temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione 
            portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza 
            formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
            2.  I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che 
            intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono 
            richiedere all'organo competente del Ministero l'attestazione della 
            rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate 
            con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 
            1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
            Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
            3.  L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in 
            occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto 
            all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle 
            radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme 
            vigenti nel Paese visitato.
             
            Art. 141
            Calamità - contingenze particolari
            1.  L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per 
            contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le 
            stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i 
            limiti stabiliti dall'articolo 134.
             
            Art. 142
            Assistenza
            1.  Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di 
            radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa 
            tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del 
            nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della 
            durata e dell'orario dell'avvenimento.
             
            Art. 143
            Stazioni ripetitrici
            1.  Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono 
            conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 
            107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per 
            l'installazione e l'esercizio:
            a)  di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
            b)  di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, 
            ritrasmissione o instradamento di messaggi;
            c)  di impianti destinati ad uso collettivo.
            2.  L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso 
            amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere 
            identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al 
            radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una 
            sbarra. 
             
            Art. 144
            Autorizzazioni speciali
            1.  Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale 
            per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere 
            conseguita da:
            a)  Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
            b)  scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali 
            e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la 
            relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero 
            dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare 
            la qualifica della scuola o dell'istituto;
            c)  scuole e corsi di istruzione militare per i quali la 
            dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
            d)  sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente 
            costituite;
            e)  Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro 
            attività istituzionali.
            2.  L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata 
            ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età 
            non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti 
            richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione 
            generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di 
            radioamatore.            
            

Dall'allegato n. 25 (art. 116) Art. 35 Radioamatori 1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1. Art. 36 Attività in banda cittadina 1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l™anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all™articolo 145 del Codice, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo. Art. 37 Attività assimilate a quella in banda cittadina 1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono: a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446; b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l™autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

 


Dall'allegato n. 26 (art. 134)

Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività
radioamatoriale.

Capo I
ATTIVITA’ RADIOAMATORIALE

Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione
Art. 1
Validità autorizzazione generale - Rinnovo
1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione
di radioamatore di cui all'articolo 135 del Codice ha validità fino a dieci anni.
2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio
all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per
territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante
presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello sub allegato A1 al presente
allegato.
4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione
di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.
5 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti
autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al
competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai sub
allegati B e C al presente allegato.

Art. 2
Patente
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione
di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur
Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02".
3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1,
sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da
effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell™articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione
CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro
soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la
corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è
tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
a) copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. competente a
riceverla;
b) n. 2 fotografie formato tessera.

Art. 3
Esami
1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il
conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
a) per la patente di classe A:
a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di
cui al sub allegato D al presente allegato;
a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e
ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del
programma di cui alla lettera a1);
b) per la patente di classe B:
b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere
facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli
ispettorati territoriali.
6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono
superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al
comma 1, lett. a2).
7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione
alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono
chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La
commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento
degli esami dandone comunicazione agli interessati.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l™attestato di cui al sub
allegato E, al presente allegato.

Art. 4
Domande ammissione esami
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore,
contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente
ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno,
accompagnata dai seguenti documenti:
a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
c) una marca da bollo del valore corrente;
d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di
norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

Art. 5
Esoneri prove di esami
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che
pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei
seguenti titoli:
a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato
dal Ministero;
b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto
statale o riconosciuto dallo Stato.
3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova
scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe
B di cui all'articolo 2.
4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro
titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di
provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

Art. 6
Nominativo
1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, è formato da uno o più caratteri, di cui il
primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non
più di tre lettere.
2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del
Codice.

Art. 7
Acquisizione nominativo
1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono
presentare domanda in bollo:
a) per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
b) per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio.
2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della
relativa domanda.

Art. 8
Tirocinio
1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del
codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima
di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare
sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è
responsabile del corretto uso della stazione.

Art. 9
Ascolto
1. I soggetti di cui all'articolo 134, comma 4 del Codice, che intendono ottenere un attestato
dell™attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di
cui al sub allegato F al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione
di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato
conforme al modello di cui al sub allegato G al presente allegato.
2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave
Listener) è formata da: "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di
appartenenza".

Art. 10
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate
1. L'autorizzazione generale di cui all'articolo 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui
all'articolo 143 del Codice, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a
mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, al presente allegato,
dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici
automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la
sperimentazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero, direzione generale
concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo,
comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di
ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle
frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di
radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione,
previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici
automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto
indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, al presente allegato, sono
tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e,
all™occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi
ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l™emissione continua della
portante radio.
6. L™emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli
intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi
automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo
segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande
di frequenze e bande di emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono
effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero il quale, entro trenta
giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità
di presentare nuova dichiarazione.

Sezione II
Norme tecniche
Art. 11
Bande di frequenza
1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal
piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 12
Norme d’esercizio
1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme
legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel
Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare,
salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta
responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla
quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od
estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti Amministrazioni estere abbiano
notificato la loro opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di
comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle
finalità proprie dell'attività di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio
chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate
esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso
l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di
esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni
numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in
ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che
possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere;
è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi
intercettati e involontariamente captati.

Art. 13
Trasferimento di stazione
1. Nell'ambito del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di
radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato
nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente
ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare
dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi
dell™articolo 139 del Codice.

Art. 14
Controllo sulle stazioni
1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento
ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di
radioamatore, di cui all'articolo 135 del Codice deve accompagnare la stazione e deve
essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 15
Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti
potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla
linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza
della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:
a) classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
b) classe B, fisso o mobile/portatile 50 W

Art. 16
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate,
modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa
internazionale di settore.
2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove
predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze
diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono
comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'articolo 12.

Art. 17
Installazione di antenne
1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 209 del Codice nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico,
ambientale e di tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad
altri impianti di radiocomunicazioni.

Capo II°
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 18
Validità dei documenti per l’esercizio dell’attività radioamatoriale
1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto
dell'articolo 125 del Codice in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 107 del Codice, con validità di dieci anni a decorrere:
a) dalla data originaria della licenza o da quella dell'ultimo rinnovo per i documenti in
essere al 1° gennaio 2002;
b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre
2001.
2. La data di scadenza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti,
abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati ai sensi di cui al comma 1.
3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di
cui al modello sub allegato A1 del presente allegato.

Art. 19
Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01
1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali
per effetto dell'articolo 125 del Codice, e per le autorizzazioni generali di classe A e di
classe B individuate nell'articolo 135, comma 1, del Codice, conseguite anteriormente alla
data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della
raccomandazione CEPT TR 61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa
domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

Art. 20
Autorizzazioni generali speciali
1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate
statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'articolo 144
del Codice, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni
locali.

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